Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ASSOCIAZIONE ITALIANA ANTONELLA SANTULLO”

ART. 1 (Denominazione e sede) E’ costituita in via PARINI 2 – Rimini, Codice Fiscale 91167610400 con il presente atto, da tenere e valere ad ogni effetto di legge, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, l’Associazione di promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA ANTONELLA SANTULLO”. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità) L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

  • Le finalità che si propone sono in particolare:
  • contribuire allo sviluppo, all’innovazione e alla promozione delle professioni sanitarie;
  • promuovere l’organizzazione di riunioni scientifiche, congressi, conferenze e lo svolgimento di altre attività culturali, volte all’aggiornamento professionale e alla formazione permanente nei confronti degli associati anche con programmi annuali di attività formativa e di educazione continua per tutti gli operatori sanitari non medici; tali attività saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua
  • promuovere il coordinamento delle ricerche su problemi di particolare interesse scientifico attinenti alla suddetta materia;
  • promuovere e regolare i rapporti interdisciplinari con le altre Associazioni scientifiche italiane e straniere, favorendo in particolare gli scambi ed i rapporti con le Associazioni straniere aventi scopi analoghi;
  • collaborare con gli Organi di Governo, il Ministero della Salute, le regioni, le aziende e le unità sanitarie locali, le università, organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche in genere, svolgendo la funzione di base per iniziative di collaborazione scientifica, nazionale ed internazionale;
  • incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scientifica con le imprese operanti nel settore sanitario e farmaceutico.

L’Associazione non ha fini di lucro e non ha scopi sindacali. I documenti che regolano la vita della Associazione sono lo Statuto ed il Regolamento di attuazione dello statuto.


Art. 3. (Soci) Tutti i soci della “Associazione Italiana Antonella Santullo” hanno poteri e responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Ogni socio può esercitare un solo voto.
I soci eleggono gli organi direttivi dell’associazione, approvano e modificano statuti e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio.
La “Associazione Italiana Antonella Santullo” è composta da tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Essi si suddividono in:

  • Soci fondatori: sono coloro che compaiono nell’atto costitutivo dell’Associazione;
  • Soci ordinari: sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo entrano a far parte dell’Associazione;
  • Soci sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
  • Soci benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)


Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.
Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo. All’atto di iscrizione sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e rivalutabili.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso


Art. 4. (Diritti e doveri dei soci) – Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.I soci sono obbligati a:
  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 5. (Recesso ed esclusione) L’appartenenza alla “Associazione Italiana Antonella Santullo” ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Amministrativi, secondo le competenze statutarie.
Per poter ottenere l’ammissione all’associazione occorre presentare domanda scritta al presidente dell’associazione, accettare le norme del presente statuto e versare la quota associativa. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

  • per esclusione:
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.


Art. 6. (Risorse economiche) Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

  • beni, immobili e mobili;
  • rimborsi.


I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.


Art. 7. (Organi Sociali) Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente
  • il Collegio dei probiviri


L’elezione degli Organi dell’Associazone non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art. 8. (Assemblea) L’assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione. E’ il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
L’assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente, da almeno tre membri del Consiglio direttivo o da un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria e quella straordinaria saranno valide se sarà presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, la validità prescinderà dal numero dei presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, trascorsi almento 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.
E’ ammessa delega o rappresentanza ai fini della partecipazione all’Assemblea e del voto. E’ ammessa la partecipazione in videoconferenza.
La votazione avverrà a voto palese, salvo diverse decisioni dell’assemblea.
Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva l’eventuale regolamento interno.
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  • approva l’eventuale regolamento interno;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione delle attività istituzionali.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Alla fine di ogni seduta il presidente ed il segretario dovranno sottoscrivere il verbale finale.


Art. 9. (Consiglio Direttivo) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di —-, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Italiana Antonella Santullo. E’ convocato con comunicazione scritta, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato 2 volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
  • Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione e da conservare agli atti.


Art. 10 (Presidente). Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio dispone della firma sociale sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Il presidente resta in carica fino a che non viene sostituito dall’assemblea in seduta straordinaria. Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il presidente è responsabile del funzionamento dell’associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’associazione stessa. Nel caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice-presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.


Art. 11 (Congresso Nazionale) Il luogo di svolgimento del Congresso Nazionale è proposto di anno in anno dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea degli Associati, tenendo conto di un’equa distribuzione geografica. Il Congresso Nazionale si svolge ogni anno. Il programma sarà stabilito dal Comitato Organizzatore locale designato dall’Assemblea degli Associati in accordo col Consiglio Direttivo. Tale programma si articolerà in: a) letture, tavole rotonde, relazioni di gruppi di ricerca; b) comunicazioni scientifiche e “poster discussions” previamente selezionate su temi preordinati od a tema libero, alle quali deve essere riservata una collocazione centrale e preminente nell’ambito dei lavori. Il Comitato Organizzatore provvederà a redigere un regolamento per lo svolgimento dei lavori congressuali e dei relativi interventi e provvederà altresì a trasmetterlo tempestivamente agli Associati.


Art. 12 (Borse di studio) L’Associazione può mettere a disposizione di giovani studiosi o ricercatori, anche non Associati, premi o borse di studio. La copertura finanziaria di tali iniziative sarà imputata al fondo dell’Associazione e potrà provenire anche da donazioni di Enti Pubblici o Privati, anche economici.
I parametri per l’assegnazione sono stabiliti nel Regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo.


Art. 13 (Scioglimento). – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto, e comunque secondo le norme del Codice Civile. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.


Art. 14 (Rinvio). – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Rimini, febbraio 2018